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ATTO COSTITUTIVO della “Associazione Culturale San Martino” di Saluzzo
L’anno duemilaotto, il giorno 18 del mese di gennaio alle ore 21.00, presso il locale sito in via Traversa del Quartiere n° 3 nel Comune di Saluzzo (Cn), si sono riuniti i cinque membri.
ART. 1
E’ COSTITUITA UNA ASSOCIAZIONE RICREATIVO-CULTURALE denominata ASSOCIAZIONE Culturale San Martino di Saluzzo.
ART. 2
L’associazione ha sede in Via Traversa del quartiere n°3, Saluzzo (CN).
ART. 3
La durata dell’associazione è illimitata e connessa al perpetuarsi dello scopo.
ART.4
L’Associazione è apartitica e non ha scopo di lucro: la base fondamentale dell’attività associativa è il volontariato. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge. Scopi dell’Associazione sono:
•Riunire in associazione tutti coloro che hanno interesse alla conoscenza della Cultura Naturalistica e Ambientale e tutte le sue applicazioni ed implicazioni; •Organizzazione e promozione, autonomamente o in collaborazione con l’Amministrazione Comunale ed altre Associazioni turistico – culturali – sportive, di convegni, seminari, corsi, celebrazioni, festeggiamenti, gite, eventi sportivi, rassegne e festival musicali, teatrali, cinematografici e di danza o spettacolistici in genere; •Curare, realizzare e diffondere, direttamente o indirettamente, eventi culturali, studi, pubblicazioni, attività di comunicazione, ricerche e conferenze su tematiche concernenti lo scopo istituzionale dell’associazione; • Promozione in conformità alle esigenze dei soci, di ogni altra attività culturale e turistica.
ART. 6
L’Associazione è regolata dallo statuto che, approvato dai comparenti, si allega al presente atto. Detto Statuto contiene le norme di funzionamento e di organizzazione dell’associazione. In particolare, detto Statuto stabilisce che il funzionamento dell’associazione è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci e che le cariche sociali sono elettive.
ART. 7
Il primo Consiglio Direttivo dell’Associazione, composto di cinque membri.
ART. 8
Il fondo di costituzione è composto dalle contribuzioni che i soci fondatori fanno alla costituzione dell’associazione.
ART.9
Il primo bilancio dell’Associazione si chiuderà il 31 dicembre 2008, con approvazione entro il 30/06/2009.
ART. 10
Il PRESIDENTE del CONSIGLIO DIRETTIVO dell’Associazione il Sig. Colla Andrea è delegato ad assolvere tutte le pratiche amministrative e fiscali attinenti al riconoscimento giuridico dell’associazione.
Il presente ATTO, scritto su tre facciate per intero e fin qui della terza facciata di un unico foglio reso bollato, viene sottoscritto dai 5 titolari.
STATUTO della “Associazione Culturale San Martino” di Saluzzo
TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI.
ART.l
È costituita l’Associazione denominata ASSOCIAZIONE Culturale San Martino, con sede legale in Saluzzo (CN), Via Traversa del quartiere n°3.
ART. 2
L’associazione è apartitica e non ha scopo di lucro: la base fondamentale dell’attività associativa è il volontariato. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
ART. 3
L’associazione intende attuare concretamente i propri fini attraverso le seguenti attività:
•Riunire in associazione tutti coloro che hanno interesse alla conoscenza della Cultura Naturalistica e Ambientale e tutte le sue applicazioni ed implicazioni; •Organizzazione e promozione, autonomamente o in collaborazione con l’Amministrazione Comunale ed altre Associazioni turistico – culturali – sportive, di convegni, seminari, corsi, celebrazioni, festeggiamenti, gite, eventi sportivi, rassegne e festival musicali, teatrali, cinematografici e di danza o spettacolistici in genere; •Curare, realizzare e diffondere, direttamente o indirettamente, eventi culturali, studi, pubblicazioni, attività di comunicazione, ricerche e conferenze su tematiche concernenti lo scopo istituzionale dell’associazione; •Promozione in conformità alle esigenze dei soci, di ogni altra attività culturale e turistica. Per queste attività l’Associazione adotterà tutti i mezzi necessari e tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto. L’associazione potrà aderire o mantenere rapporti con organizzazioni nazionali ed internazionali che hanno per scopo la diffusione e la promozione della cultura in genere. L’associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.
ART.4
La durata dell’associazione è illimitata e connessa al perpetuarsi dello scopo.
ART. 5
L’associazione non ha scopo di lucro. Essa si finanzia con: 1.le quote dei soci fissate annualmente dal Consiglio Direttivo; 2.eventuali contributi da parte di ENTI pubblici e privati; 3.eventuali erogazioni donazioni e lasciti da parte di persone fisiche o giuridiche; 4.i proventi di gestione; 5.ogni altro provento comunque conseguito; ART.6
Sono organi dell’Associazione, liberamente eleggibili: a- l’Assemblea dei soci; b- il Consiglio Direttivo; c- Il Presidente ed il Vice Presidente; d- Il Segretario. TITOLO II: ISOCI ART. 7
Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro, persone fìsiche e giuridiche, che condividono le finalità di cui all’art. 3 del presente Statuto e intendono partecipare alle attività organizzate dall’Associazione per il raggiungimento delle finalità stesse. All’interno dell’Associazione vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo. I soci si dividono nelle seguenti categorie: •Soci Fondatori, persone che hanno contribuito in maniera determinante per la costituzione dell’Associazione e che siano firmatarie dell’atto costitutivo; •Soci Onorari. persone alle quali l’Assemblea dei Soci conferisce tale qualifica in riconoscimento dell’apporto dato all’Associazione con lasciti, donazioni o benemerite attività personali. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali. •Soci Sostenitori persone che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo ed hanno particolare interesse nel diventare soci collaborando attivamente alle attività dell’Associazione per il raggiungimento degli scopi istituzionali di cui all’articolo 3; •Soci Ordinari: persone che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo; I soci hanno diritto a ricevere, all’atto dell’ammissione, la tessera sociale di validità annuale, di usufruire delle strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e delle previdenze attuate dall’Associazione, nonché d’intervenire con diritto di voto (in caso di approvazione e modifica dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione) alle assemblee, purché maggiorenni. E’ da ritenersi valido il principio di voto singolo (una testa un voto). I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, all’osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni o per radiazioni. I soci possono essere radiati per i seguenti motivi:
1.quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali; 2.quando si rendano morosi del pagamento della quota associativa, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza giustificato motivo; 3.quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all’Associazione. Le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. II socio, al momento della cessazione del rapporto associativo, non ha diritto ad alcun rimborso. E’ da ritenersi esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.
TITOLO III: ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
ART.8
L’Assemblea rappresenta la totalità dei soci e le deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti; l’Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta all’anno per l’approvazione delle linee generali del programma d’attività, per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno trascorso e preventivo di quello in corso, per deliberare su tutte le questioni attinenti alla vita associativa. L’Assemblea è convocata in via straordinaria dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta motivata un terzo o più dei soci oppure lo richieda la maggioranza del Consiglio Direttivo. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affìsso nei locali dell’associazione almeno una settimana prima della data fissata per l’assemblea; l’avviso di convocazione deve elencare gli argomenti all’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della riunione per la prima e seconda convocazione. L’Assemblea è presieduta dal Presidente, nominato a maggioranza semplice tra i soci presenti, il quale, a sua volta, nomina un segretario verbalizzante. Le riunioni dell’Assemblea sono valide in prima convocazione quando sia presente la maggioranza assoluta dei soci e, in seconda convocazione, da tenersi almeno dopo un’ora, qualunque sia il numero dei soci presenti. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all’art. 2532, II Comma del Codice Civile. Le decisioni dell’Assemblea sono assunte a maggioranza dei soci presenti, salvo i presenti casi: a- per le modifiche allo Statuto è necessario che siano presenti almeno la metà più uno dei soci; b- per lo scioglimento anticipato dell’Associazione, fatte salve le norme di leggi è necessaria la presenza di almeno due terzi dei soci e la decisione di scioglimento è valida solo se approvata almeno da due terzi dei presenti.
ART.9 Sono compiti dell’Assemblea, organo sovrano, dei soci: a- approvare le linee generali del programma di attività dell’anno sociale; b- deliberare sul bilancio consuntivo dell’Associazione relativo all’anno precedente e su quello preventivo dell’anno in corso; c- eleggere, tra i propri soci, i membri del consiglio direttivo, che resteranno in carica per cinque anni (anno solare), designandone le singole funzioni (presidente, vicepresidente, segretario, consigliere); d- deliberare sulla relazione del Presidente e del Consiglio Direttivo; e- deliberare dello Statuto; f- deliberare sullo scioglimento dell’Associazione; Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali dell’Assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell’Associazione durante i dieci giorni che seguono l’Assemblea.
ART. 10
Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 9 membri, tra cui si devono computare: a- Il Presidente; b- Il Vicepresidente; c- Il Segretario;
I membri del Consiglio Direttivo, sono eletti dall’Assemblea, e restano in carica per cinque anni (anno solare), salvo revoca per giusta causa, da intendersi come inadempimento dei doveri per correttezza che s’impongono all’organo amministrativo. I membri del Consicffio Direttivo sono rieleggibili. I soci fondatori possono avere cariche elettive. II Consiglio Direttivo, che si riunisce ogniqualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritenga necessario, è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.
ART. 11
Sono compiti del Consiglio Direttivo: a- attuare le deliberazioni dell’Assemblea; b- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea; c- redigere i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; d- decidere circa la stipula di tutti i contratti di ogni genere inerenti l’attività sociale; e- deliberare circa la sospensione e la radiazione dei soci; f- determinare l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento; g- formulare i regolamenti per il funzionamento dell’associazione; h- svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.
ART. 12
La firma e la rappresentanza di fronte ai servizi e in giudizio spetta al Presidente delConsiglio Direttivo o al Vicepresidente, la cui firma costituisce per i terzi conferma dell’assenza o dell’impedimento del Presidente. Il Presidente del Consiglio Direttivo, su delibera dell’ordine dell’organo stesso, può conferire procure per il compimento di atti o categorie di atti. Il Presidente, o in sua assenza, il vicepresidente, hanno il compito di: a- convocare l’Assemblea; b- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo; c- sovrintendere la gestione amministrativa ed economica dell’Associazione, tenendo anche aggiornata la contabilità, i registri contabili, il Registri dei Verbali dell’Assemblea, il Registro dei Verbali del Consiglio Direttivo e il Registro dei Soci, salvo che a tali mansioni non sia delegato il Segretario appositamente eletto tra i membri del Consiglio Direttivo; d- firmare tutti gli atti relativi all’attività dell’Associazione. Inoltre il Presidente cura la compilazione del bilancio, seguendo al riguardo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione. Provvede alla compilazione del rendiconto annuale da sottoporre all’esame ed all’approvazione dei Consiglio di Amministrazione. Tiene aggiornata la contabilità sociale nei modi stabiliti dalle norme legislative in vigore, tenendo in perfetta regola i libri contabili.
ART. 13
Il Vice Presidente assicura, insieme al Presidente, la rappresentanza dell’Associazione, la sua nomina è di competenza dell’Assemblea dei soci che si pronunzierà attraverso regolare voto deliberativo. Il Vice Presidente collabora col Presidente per il raggiungimento dei fini sociali, lo assiste ogni qualvolta ne sia specificatamente richiesto ed obbligatoriamente nelle questioni di particolare importanza. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo sostituisce in rappresentanza e in tutti i poteri previsti dallo Statuto.
ART. 14
Il Segretario provvede alla registrazione, su supporto libro, dell’iscrizione di nuovi soci. Redige i verbali delle assemblee dei soci e trascrive, gli stessi e quelli delle sedute del Consiglio Direttivo nell’apposito libro verbali assemblee, curando che siano firmati dal Presidente e dal segretario dell’assemblea.
TITOLO IV: PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 15
Il fondo patrimoniale dell’associazione è indivisibile ed è costituito: a- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare che pervengono all’Associazione a qualsiasi tipo; b- dai contributi annuali e straordinari dei soci, c- da contributi, erogazioni e lasciti diversi; d- da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall’Associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale.
ART. 16
Le somme versate per la quota sociale annuali di adesione all’Associazione non sono rimborsabili in nessun caso; queste sono altresì intrasmissibili, come ogni altro contributo sociale ad eccezione dei trasferimenti “mortis causa”.
TITOLO V: RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO
ART. 17
Il rendiconto economico-finanziario dell’Associazione, comprende l’esercizio sociale che va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve informare circa la situazione economico finanziaria dell’Associazione, con separata indicazione dell’attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all’attività istituzionale; ciò anche attraverso un’eventuale separata relazione a questo allegato. Il rendiconto economico-finanziario dell’Associazione dev’essere presentato dal Consiglio Direttivo all’Assemblea per la sua approvazione entro il 30 Giugno definito dell’anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria. Il rendiconto economico-finanziario dell’Associazione, regolarmente approvato dall’Assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro dei Verbali delle Assemblee dei Soci, rimane affisso nei locali dell’Associazione durante i dieci giorni che seguono l’Assemblea.
TITOLO VI: SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 18
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea dei soci: è necessaria la presenza di almeno due terzi dei soci e la decisione di scioglimento è valida solo se approvata da almeno due terzi dei presenti. In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell’Associazione, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
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